Art. 10 (Convenzione) — Annullamento e privazione dei diritti protetti
(1) Il diritto del costitutore e' dichiarato nullo, in conformita' delle disposizioni della legislazione nazionale di ciascuno Stato dell'Unione, ove risulti che le condizioni stabilite nei comma a) e b) del paragrafo (1) dell'articolo 6 non erano effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione. (2) E' spodestato del suo diritto il costitutore o il suo avente causa che non sia in grado di presentare all'autorita' competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permetta d'ottenere una nuova varieta' avente le caratteristiche morfologiche e fisiologiche definite al momento della sua approvazione. (3) Il costitutore o il suo avente causa puo' essere spodestato del suo diritto:
- a)se non presenta all'autorita' competente, entro un termine prescritto e dopo avvertimento, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni giudicati necessari per il controllo della nuova varieta', o se non permette la verifica delle misure prese per la conservazione della varieta';
- b)se non ha pagato, entro i termini prescritti, le tasse eventualmente dovute per il mantenimento in vigore dei suoi diritti. (4) Il diritto del costitutore non puo' essere annullato e il costitutore o il suo avente causa non puo' essere spodestato del suo diritto per motivi diversi da quelli indicati nel presente articolo.
Testo vigente dal 28 gennaio 1975
