(1) Il diritto del costitutore e' dichiarato nullo, in conformita' delle disposizioni della legislazione nazionale di ciascuno Stato dell'Unione, ove risulti che le condizioni stabilite nei comma a) e b) del paragrafo (1) dell'articolo 6 non erano effettivamente soddisfatte al momento della concessione del titolo di protezione. (2) E' spodestato del suo diritto il costitutore o il suo avente causa che non sia in grado di presentare all'autorita' competente il materiale di riproduzione o di moltiplicazione che permetta d'ottenere una nuova varieta' avente le caratteristiche morfologiche e fisiologiche definite al momento della sua approvazione. (3) Il costitutore o il suo avente causa puo' essere spodestato del suo diritto:

  • a)se non presenta all'autorita' competente, entro un termine prescritto e dopo avvertimento, il materiale di riproduzione o di moltiplicazione, i documenti e le informazioni giudicati necessari per il controllo della nuova varieta', o se non permette la verifica delle misure prese per la conservazione della varieta';
  • b)se non ha pagato, entro i termini prescritti, le tasse eventualmente dovute per il mantenimento in vigore dei suoi diritti. (4) Il diritto del costitutore non puo' essere annullato e il costitutore o il suo avente causa non puo' essere spodestato del suo diritto per motivi diversi da quelli indicati nel presente articolo.

Testo vigente dal 28 gennaio 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-07-16;722~convenzione-art10 · fonte su Normattiva