1. Ciascuno Stato Contraente, al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica, accettazione o adesione, dovra' fornire al Segretario Generale del consiglio d'Europa le pertinenti informazioni relative alle pene applicabili in tale Stato e la loro esecuzione, ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. 2. Qualsiasi modifica successiva, che renda inesatte le informazioni fornite conformemente al paragrafo che precede, verra' anche notificata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 16 giugno 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-16;305~art63 · fonte su Normattiva