Art. 18 (Convenzione)
[1]Entrata in vigore e durata
[2]1. La presente Convenzione, il cui originale e' redatto in lingua francese e italiana, entrera' in vigore il giorno dello scambio degli istrumenti di ratificazione, con effetto dal 1 gennaio 1948. Gli istrumenti di ratificazione saranno scambiati, appena possibile, a Roma. 2. La presente Convenzione sara' valida fino al 31 dicembre 1950 e si considerera' rinnovata tacitamente di anno in anno qualora essa non sia denunciata di una delle due parti tre mesi prima della scadenza del termine originale o rinnovato.
Testo vigente dal 28 marzo 1950
