[1]Paragrafo 1. Le esenzioni di tasse, imposte o diritti previsti dalla legislazione di uno dei due Stati per l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali di questo Stato valgono anche nei confronti degli Enti assicuratori, degli assicurati, dei familiari e degli aventi diritto dell'altro Stato.

[2]Paragrafo 2. Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche o consolari.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art35 · fonte del testo