[1]Paragrafo 1. Le esenzioni di tasse, imposte o diritti previsti dalla legislazione di uno dei due Stati per l'applicazione delle leggi sulle assicurazioni sociali di questo Stato valgono anche nei confronti degli Enti assicuratori, degli assicurati, dei familiari e degli aventi diritto dell'altro Stato.
[2]Paragrafo 2. Tutti gli atti, documenti e altre scritture che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente Convenzione, sono esenti dall'obbligo del visto di legalizzazione da parte delle Autorita' diplomatiche o consolari.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
