Gli accertamenti, gli esami ed i controlli sanitari, necessari per l'applicazione di assicurazioni sociali nei riguardi di un beneficiario residente nell'altro Stato, sono eseguiti dall'Ente assicuratore competente dello Stato di residenza del beneficiario su richiesta ed a spese dell'Ente obbligato.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art29 · fonte del testo