Gli accertamenti, gli esami ed i controlli sanitari, necessari per l'applicazione di assicurazioni sociali nei riguardi di un beneficiario residente nell'altro Stato, sono eseguiti dall'Ente assicuratore competente dello Stato di residenza del beneficiario su richiesta ed a spese dell'Ente obbligato.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
