Gli Enti, le Autorita' e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati si presteranno reciprocamente assistenza, per l'applicazione della presente Convenzione, come se si trattasse dell'applicazione delle proprie disposizioni sulle assicurazioni sociali. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 29, questa assistenza e' prestata gratuitamente in quanto gli adempimenti, da svolgere per conto di Enti dell'altro Stato, rientrino nella normale attivita' dell'Ente incaricato e non richiedano l'opera retribuita di persone o uffici estranei alla organizzazione dell'Ente. Gli Enti, le Autorita' e i Tribunali predetti possono anche, quando siano necessari mezzi istruttori nell'altro Stato, valersi gratuitamente del tramite dell'Autorita' diplomatica o consolare competente di tale Stato.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
