Per l'applicazione della presente Convenzione, gli Enti, le Autorita' e i Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati possono corrispondere direttamente tra loro, con gli assicurati e con i loro legali rappresentanti. Essi possono redigere la corrispondenza nella loro lingua ufficiale.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
