Le istanze che gli assicurati, i familiari o gli aventi diritto indirizzano agli Enti, alle Autorita' ed ai Tribunali competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati, in applicazione della presente Convenzione, come pure gli altri atti occorrenti per l'applicazione di assicurazioni sociali, non possono essere respinti per il fatto di essere redatti nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
