[1]Paragrafo 1. Tutte le difficolta' nascenti dall'applicazione della presente Convenzione saranno risolte, di comune accordo, dalle Supreme Autorita' Amministrative dei due Stati.
[2]Paragrafo 2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere, per questa via, una soluzione, la controversia sara' decisa per mezzo di un tribunale arbitrale.
[3]Paragrafo 3. Il tribunale arbitrale sara' costituito da un cittadino di ciascuno dei due Stati e da un cittadino di un altro Stato quale terzo arbitro scelto, di comune accordo, dai Governi dei due Stati.
[4]Paragrafo 4. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza di voti secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione. Le decisioni hanno efficacia vincolante per i due Stati.
[5]Paragrafo 5. Ciascuno Stato sopporta le proprie spese. Le altre spese della procedura arbitrale sono a carico, in parti uguali, dei due Stati.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
