[1]Paragrafo 1. Una Commissione consultiva mista sara' incaricata di provvedere alla corretta applicazione della presente Convenzione. Essa potra' a tale scopo esaminare ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e potra' presentare, all'occorrenza, proposte ai Governi dei due Stati.

[2]Paragrafo 2. La Commissione si riunira', a domanda dell'uno o dell'altro Governo, sia in Italia sia in Austria. Essa sara' composta, in numero pari, di rappresentanti delle supreme Autorita' amministrative dei due Stati. Ciascuna delegazione potra' farsi assistere da esperti.

[3]Paragrafo 3. La Commissione stabilira' direttamente la propria organizzazione e il metodo di lavoro. Essa potra' corrispondere direttamente con le Amministrazioni italiane o austriache interessate.

Testo vigente dal 3 dicembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-10-29;1104~art42 · fonte del testo