[1]Paragrafo 1. Le disposizioni prese unilateralmente da uno dei due Stati per l'applicazione della presente Convenzione nel proprio territorio saranno comunicate alla suprema Autorita' amministrativa dell'altro Stato.
[2]Paragrafo 2. Le supreme Autorita' amministrative si comunicheranno altresi' di volta in volta tutte le disposizioni che arrechino modifica alla legislazione sulle assicurazioni sociali cui la presente Convenzione si riferisce.
Testo vigente dal 3 dicembre 1954
