Qualora i contributi siano stati versati ad un ente assicuratore di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad un ente assicuratore dell'altro Stato, il primo ente sara' considerato competente finche' la competenza non sia stata definita di comune accordo o la controversia sulla competenza non sia stata risolta definitivamente in conformita' all'articolo 31; la definizione concordata o la risoluzione ha effetto solo sui contributi assicurativi che matureranno nel futuro e sugli eventi assicurativi che sopravverranno nel futuro.
Testo vigente dal 10 settembre 1954
