Qualora i contributi assicurativi siano stati versati ad una istituzione di uno dei due Stati contraenti, mentre avrebbero dovuto essere versati ad una istituzione dell'altro Stato, la prima istituzione sara' considerata competente finche' la competenza non sia stata definita di comune accordo tra le autorita' competenti dei due Stati contraenti o la controversia non sara' stata risolta definitivamente in conformita' dell'articolo 52.
Testo vigente dal 4 settembre 1975
