[1]Composizione dell'equipaggio

[2]Nel caso in cui si tratti di:

  • a)un complesso di veicoli che comporti piu' di un rimorchio o semi-rimorchio,
  • b)un complesso di veicoli destinato al trasporto di viaggiatori quando il peso massimo autorizzato del rimorchio o del semi-rimorchio supera le 5 tonnellate,
  • c)un complesso di veicoli destinato al trasporto di merci quando il peso massimo autorizzato del complesso dei veicoli supera le 20 tonnellate, il conducente deve essere accompagnato da un altro conducente sin dall'inizio del viaggio oppure essere sostituito da un altro conducente dopo 450 chilometri, se la distanza da percorrere tra due periodi consecutivi di riposo giornaliero supera 450 chilometri.

Testo vigente dal 17 aprile 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-03-06;112~art10 · fonte su Normattiva