Art. 2 (Protocollo)
Il Governo italiano, da parte sua, concorrera' alla realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo, utilizzando, nella forma ed alle condizioni previste nell'art. 3, fino a una somma di 200 milioni di pesos moneta nazionale argentina, che prelevera' dai fondi esistenti nel conto "Afectacion Emprestito" aperto presso il Banco Central de la Republica Argentina a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi. Detto importo sara' destinato a far fronte:
- a)al finanziamento delle spese di trasferimento (degli emigranti e delle loro rispettive famiglie, nonche' delle famiglie degli emigranti gia' stabilitisi in Argentina, nella misura che i due Governi convengano;
- b)al finanziamento integrativo occorrente per la sistemazione dei coloni e delle loro famiglie nella Repubblica Argentina.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
