Il Governo italiano, da parte sua, concorrera' alla realizzazione di quanto convenuto nel presente Protocollo, utilizzando, nella forma ed alle condizioni previste nell'art. 3, fino a una somma di 200 milioni di pesos moneta nazionale argentina, che prelevera' dai fondi esistenti nel conto "Afectacion Emprestito" aperto presso il Banco Central de la Republica Argentina a nome dell'Ufficio italiano dei Cambi. Detto importo sara' destinato a far fronte:

  • a)al finanziamento delle spese di trasferimento (degli emigranti e delle loro rispettive famiglie, nonche' delle famiglie degli emigranti gia' stabilitisi in Argentina, nella misura che i due Governi convengano;
  • b)al finanziamento integrativo occorrente per la sistemazione dei coloni e delle loro famiglie nella Repubblica Argentina.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~protocollo-art2 · fonte del testo