Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica italiana autorizzeranno annualmente, in armonia con le norme vigenti in ciascun Paese, l'importazione, il doppiaggio, l'edizione, la distribuzione e la programmazione, nei rispettivi territori, di trenta pellicole cinematografiche impressonate a lungo metraggio e di pellicole a corto metraggio senza limitazione originarie dell'altro Paese. Di comune accordo potra' essere aumentato il numero delle pellicole a lungo metraggio sopra indicato.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art41 · fonte del testo