Il Governo della Repubblica Argentina e il Governo della Repubblica italiana autorizzeranno annualmente, in armonia con le norme vigenti in ciascun Paese, l'importazione, il doppiaggio, l'edizione, la distribuzione e la programmazione, nei rispettivi territori, di trenta pellicole cinematografiche impressonate a lungo metraggio e di pellicole a corto metraggio senza limitazione originarie dell'altro Paese. Di comune accordo potra' essere aumentato il numero delle pellicole a lungo metraggio sopra indicato.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
