Le persone o ditte interessate nel richiedere il rispettivo permesso d'importazione, dovranno presentare un certificato di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti del Paese di origine della pellicola. Detto documento dovra' contenere le seguenti attestazioni riguardanti la pellicola:

  • a)che e' di produzione nazionale del Paese di origine;
  • b)che e' di proprieta' di una persona o ditta residente nello stesso Paese di origine;
  • c)che e' stata programmata per la prima volta in pubblico non prima di tre anni dalla data del rilascio del certificato. A richiesta di una delle Alte Parti Contraenti potra' farsi eccezione alla regola dei tre anni di anzianita' della pellicola, di cui al paragrafo c). Nel caso in cui, effettuata l'importazione, una o piu' delle pellicole non potesse ottenere le restanti autorizzazioni necessarie per essere proiettata, si accorderanno nuove autorizzazioni per consentire la proiezione del numero di pellicole determinato nell'art. 41.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art42 · fonte del testo