Il Governo della Repubblica italiana adottera' le misure necessarie, nei limiti della propria competenza, affinche' siano forniti annualmente alla Repubblica Argentina, non meno di 6.200.000 metri di pellicola vergine nei tre tipi principali da 35 millimetri (negativo, suono e positivo) nelle proporzioni abituali per l'utilizzo da parte dell'industria cinematografica. Di comune accordo potra' essere convenuta tra le Alte Parti Contraenti la fornitura di una quota addizionale di pellicola vergine da 16 millimetri.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art43 · fonte del testo