Al fine di facilitare l'immagazzinamento e la manipolazione dei prodotti di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra e la loro distribuzione verso terzi Paesi, i Governi italiano ed Argentino esamineranno con la migliore disposizione, in armonia con le rispettive legislazioni, le reciproche richieste relative a concessioni per l'organizzazione di zone speciali e depositi franchi di uno dei due Paesi nei porti marittimi dell'altro.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art38 · fonte del testo