Entrambi i Governi promuoveranno la stipulazione di Accordi speciali che abbiano per scopo:
- a)di assicurare la proiezione e la piu' ampia diffusione possibile in Italia di almeno dieci pellicole argentine all'anno. Tale quantita' sara' aumentata proporzionalmente sulla base di una pellicola argentina per ogni tre pellicole italiane, a misura che le Autorita' argentine accordino permessi di importazione oltre le trenta pellicole indicate nell'art. 41;
- b)di ottenere facilitazioni creditizie in Italia per il doppiaggio e l'edizione delle pellicole argentine introdotte in Italia;
- c)di facilitare la piu' ampia diffusione possibile delle pellicole italiane in Argentina;
- d)di predisporre un regime che consenta l'applicazione di un sistema di co-produzione fra le industrie cinematografiche di entrambi i Paesi;
- e)d'incrementare un ampio intercambio artistico e di ritrovati tecnici tra l'Italia e l'Argentina. A tale scopo una Commissione speciale formata da Rappresentanti dei Governi e dell'industria cinematografica dei rispettivi Paesi si riunira' in Buenos Aires nel piu' breve tempo possibile.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
