Entrambi i Governi promuoveranno la stipulazione di Accordi speciali che abbiano per scopo:

  • a)di assicurare la proiezione e la piu' ampia diffusione possibile in Italia di almeno dieci pellicole argentine all'anno. Tale quantita' sara' aumentata proporzionalmente sulla base di una pellicola argentina per ogni tre pellicole italiane, a misura che le Autorita' argentine accordino permessi di importazione oltre le trenta pellicole indicate nell'art. 41;
  • b)di ottenere facilitazioni creditizie in Italia per il doppiaggio e l'edizione delle pellicole argentine introdotte in Italia;
  • c)di facilitare la piu' ampia diffusione possibile delle pellicole italiane in Argentina;
  • d)di predisporre un regime che consenta l'applicazione di un sistema di co-produzione fra le industrie cinematografiche di entrambi i Paesi;
  • e)d'incrementare un ampio intercambio artistico e di ritrovati tecnici tra l'Italia e l'Argentina. A tale scopo una Commissione speciale formata da Rappresentanti dei Governi e dell'industria cinematografica dei rispettivi Paesi si riunira' in Buenos Aires nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art46 · fonte del testo