I trasferimenti corrispondenti al ricavo della vendita e/o dello sfruttamento delle pellicole cinematografiche impressionate saranno regolati in base alla procedura che si indica in appresso:

  • a)per l'ammontare dei trasferimenti che si effettuino dall'Italia verso l'Argentina ai titoli indicati saranno autorizzate rimesse per importi equivalenti dall'Argentina verso l'Italia allo stesso titolo. Tali rimesse si effettueranno d'accordo con il sistema generale dei pagamenti e alle condizioni stabilite dagli articoli 17 e 18;
  • b)le somme che risulteranno in eccesso resteranno depositate nel Paese debitore e potranno essere utilizzate, in armonia con le disposizioni vigenti nello stesso Paese, per produzione, doppiaggio, titolaggio, edizione e spese direttamente collegate con la produzione, la distribuzione e la programmazione di pellicole.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art44 · fonte del testo