Il Governo della Repubblica Argentina da' facolta' al Banco Central de la Republica Argentina, ed il Governo della Repubblica italiana all'Ufficio italiano dei Cambi, affinche', i due Istituti menzionati possano concordare le disposizioni tecniche e complementari atte a permettere la piu' rapida esecuzione dei trasferimenti a cui si riferisce l'articolo precedente.
Testo vigente dal 6 ottobre 1956
