Il Governo della Repubblica Argentina da' facolta' al Banco Central de la Republica Argentina, ed il Governo della Repubblica italiana all'Ufficio italiano dei Cambi, affinche', i due Istituti menzionati possano concordare le disposizioni tecniche e complementari atte a permettere la piu' rapida esecuzione dei trasferimenti a cui si riferisce l'articolo precedente.

Testo vigente dal 6 ottobre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1123~art45 · fonte del testo