Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire i contatti diretti fra le universita' e gli altri organismi di cultura umanistica, scientifica e artistica de due Paesi, mediante:

  • a)scambi di professori, di conferenzieri, di studiosi e di studenti;
  • b)scambi di borsisti;
  • c)scambi di pubblicazioni ufficiali e provenienti da universita', accademie, biblioteche, societa' scientifiche e istituzioni culturali in genere. Sara' inoltre favorita la costituzione e lo sviluppo di istituzioni e fondazioni che abbiano per line la creazione e l'amministrazione di borse di studio e di specializzazione destinati a cittadini italiani e argentini.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;317~art7 · fonte del testo