Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a favorire i contatti diretti fra le universita' e gli altri organismi di cultura umanistica, scientifica e artistica de due Paesi, mediante:
- a)scambi di professori, di conferenzieri, di studiosi e di studenti;
- b)scambi di borsisti;
- c)scambi di pubblicazioni ufficiali e provenienti da universita', accademie, biblioteche, societa' scientifiche e istituzioni culturali in genere. Sara' inoltre favorita la costituzione e lo sviluppo di istituzioni e fondazioni che abbiano per line la creazione e l'amministrazione di borse di studio e di specializzazione destinati a cittadini italiani e argentini.
Testo vigente dal 30 marzo 1963
