Ciascuna Parte contraente s'impegna a favorire - mediante la creazione di cattedre universitarie, di lettorati e, ove possibile, di corsi nelle scuole medie - lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte nei propri Istituti d'istruzione, sia con propri docenti, sia accogliendo docenti dell'altra Parte all'uopo designati. La Commissione Mista di cui all'art. 2 determinera' i modi di attuazione reciproca del predetto impegno.
Testo vigente dal 6 settembre 1952
