Ciascuna Parte contraente s'impegna a favorire - mediante la creazione di cattedre universitarie, di lettorati e, ove possibile, di corsi nelle scuole medie - lo studio della lingua e della letteratura dell'altra Parte nei propri Istituti d'istruzione, sia con propri docenti, sia accogliendo docenti dell'altra Parte all'uopo designati. La Commissione Mista di cui all'art. 2 determinera' i modi di attuazione reciproca del predetto impegno.

Testo vigente dal 6 settembre 1952

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1130~art6 · fonte del testo