Le Parti contraenti intensificheranno gli scambi culturali fra i due Paesi mediante l'organizzazione di concerti, opere liriche e drammatiche, conferenze, mostre artistiche, scientifiche, didattiche e ogni altra appropriata manifestazione culturale; mediante la diffusione di libri e periodici, nonche' attraverso il cinema e la radio.
Testo vigente dal 6 settembre 1952
