Le Parti contraenti intensificheranno gli scambi culturali fra i due Paesi mediante l'organizzazione di concerti, opere liriche e drammatiche, conferenze, mostre artistiche, scientifiche, didattiche e ogni altra appropriata manifestazione culturale; mediante la diffusione di libri e periodici, nonche' attraverso il cinema e la radio.

Testo vigente dal 6 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1130~art8 · fonte del testo