Le Alte Parti contraenti favoriranno la miglior conoscenza delle rispettive culture per mezzo:

  • a)della diffusione di libri e pubblicazioni periodiche in lingua originale o in traduzione, nonche' di dischi, nastri sonori e microfilm a carattere culturale, artistico, scientifico e tecnico;
  • b)di mostre del libro;
  • c)di mostre d'arte, d'arte applicata e di artigianato;
  • d)di esposizioni scientifiche e tecniche;
  • e)di manifestazioni teatrali e musicali;
  • f)di trasmissioni radiofoniche e televisive, sempre nel campo della cultura, dell'arte, della scienza, della tecnica;
  • g)di scambi di film didattici, di informazione e di documentazione, nonche' di organizzazione periodica di "settimane del film" e di prime visioni di fila destinati alla divulgazione dei risultati conseguiti dall'arte cinematografica dei due Paesi. Sara' particolarmente incoraggiata la collaborazione cinematografica italo-argentina. Agli scopi delle manifestazioni di cui sopra, le Alte Parti contraenti si concederanno reciprocamente ogni possibile facilitazione.

Testo vigente dal 30 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-02-06;317~art8 · fonte su Normattiva