[1]Art. IX
[2]Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la migliore conoscenza della cultura dell'altro, mediante:
- a)libri, periodici ed altre pubblicazioni;
- b)conferenze e concerti;
- c)mostre d'arte e altre esposizioni;
- d)rappresentazioni teatrali;
- e)radiodiffusioni, pellicole cinematografiche, dischi ed altri mezzi tecnici.
Testo vigente dal 25 marzo 1953
