[1]Art. IX

[2]Le Alte Parti Contraenti coopereranno allo scopo di promuovere in ciascun Paese la migliore conoscenza della cultura dell'altro, mediante:

  • a)libri, periodici ed altre pubblicazioni;
  • b)conferenze e concerti;
  • c)mostre d'arte e altre esposizioni;
  • d)rappresentazioni teatrali;
  • e)radiodiffusioni, pellicole cinematografiche, dischi ed altri mezzi tecnici.

Testo vigente dal 25 marzo 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-25;124~artix · fonte del testo