[1]ALLEGATO

[2]Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci.

[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA, desiderosi di regolare gli autotrasporti di viaggiatori e merci ed il transito attraverso i rispettivi territori con veicoli commerciali, si sono accordati su quanto appresso:

[4]Articolo 1.

[5]E' considerata autolinea regolare, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio viaggiatori effettuato su un itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti e previamente pubblicati. Tale servizio e' autorizzato a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre localita' fissate dallo orario. I veicoli con i quali e' esercitato tale servizio debbono soddisfare alle necessita' normali del traffico. I veicoli debbono accettare ai fini del trasporto qualsiasi viaggiatore che si presenti ai punti di partenza o in altri punti di fermata od eventualmente stabiliti purche' vi siano dei posti liberi.

Testo vigente dal 9 gennaio 1967

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1966-11-23;1176~art1 · fonte su Normattiva