[1]ALLEGATO
[2]Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare federale di Jugoslavia sugli autotrasporti di viaggiatori e di merci.
[3]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed il GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE FEDERALE DI JUGOSLAVIA, desiderosi di regolare gli autotrasporti di viaggiatori e merci ed il transito attraverso i rispettivi territori con veicoli commerciali, si sono accordati su quanto appresso:
[4]Articolo 1.
[5]E' considerata autolinea regolare, agli effetti del presente Accordo, un autoservizio viaggiatori effettuato su un itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti e previamente pubblicati. Tale servizio e' autorizzato a depositare e a prendere viaggiatori ai capilinea e nelle altre localita' fissate dallo orario. I veicoli con i quali e' esercitato tale servizio debbono soddisfare alle necessita' normali del traffico. I veicoli debbono accettare ai fini del trasporto qualsiasi viaggiatore che si presenti ai punti di partenza o in altri punti di fermata od eventualmente stabiliti purche' vi siano dei posti liberi.
Testo vigente dal 9 gennaio 1967
