Le Alte Parti contraenti s'impegnano a favorire i contatti diretti fra le Universita' e gli altri organismi di alta cultura, studiando la possibilita' di organizzare sulla base della reciprocita':

  • a)scambi di professori, di conferenzieri, di studenti e di ricercatori;
  • b)corsi di vacanze destinati agli studenti e ai professori;
  • c)viaggi collettivi;
  • d)scambi regolari di pubblicazioni ufficiali e di quelle provenienti da Universita', Accademie, Societa' scientifiche ed enti culturali in genere;
  • e)scambi di borsisti.

Testo vigente dal 13 settembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-07-30;1177~art7 · fonte del testo