[1]ARTICOLO XV. (Richieste di estradizione presentate da piu' Stati)

[2]L'Autorita' esecutiva della Parte richiesta, se riceve domanda dall'altra Parte contraente e da uno o piu' altri Stati per l'estradizione della stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, decidera' verso quale Stato estradare tale persona. Nel prendere la sua decisione l'Autorita' esecutiva terra' conto di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi:

  • a)il luogo in cui e' stato commesso il reato;
  • b)la gravita' dei rispettivi reati nel caso in cui gli Stati richiedenti domandino l'estradizione per differenti reati;
  • c)la possibilita' di una nuova estradizione tra gli Stati richiedenti; e
  • d)l'ordine in cui le richieste sono state ricevute. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale, con sentenza 25-27 giugno 1996, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 3/7/1996, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 26 maggio 1984, n. 225 (Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983), nella parte in cui da' esecuzione all'art. IX del trattato di estradizione ora citato".

Testo vigente dal 4 luglio 1996

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