1. Possono aderire al presente Accordo i governi di tutti gli Stati. L'adesione e' subordinata alle condizioni fissate dal Consiglio, tra cui un limite di tempo per il deposito degli strumenti di adesione. Tuttavia il consiglio puo' concedere una proroga ai governi che non sono in grado di aderire entro il termine stabilito. 2. L'adesione si effettua con il deposito di uno strumento di adesione presso il depositario.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art39 · fonte su Normattiva