in vigore 1. L'Accordo entra in vigore definitivamente il 1 febbraio 1995 o in qualsiasi data successiva se 12 governi di paesi produttori che detengono almeno il 55% del totale dei voti attribuiti secondo l'annesso A del presente Accordo e 16 Governi di paesi consumatori che detengono almeno il 70% del totale dei voti attribuiti secondo l'annesso B del presente Accordo hanno definitivamente firmato il presente Accordo o l'hanno ratificato, accettato o approvato o vi hanno aderito, secondo il paragrafo 2 dell'articolo 38 o l'articolo 39. 2. Se il presente Accordo non e' entrato in vigore a titolo definitivo il 1 febbraio 1995, esso entrera' in vigore a titolo provvisorio in tale data o ad ogni altra data nei sei mesi seguenti, se 10 governi di paesi produttori che detengono almeno il 50% del totale dei voti attribuiti in conformita' con l'annesso A del presente Accordo e 14 governi di paesi consumatori che detengono almeno il 65% del totale dei voti attribuiti in conformita' con l'annesso B del presente Accordo, hanno firmato definitivamente l'accordo oppure l'hanno ratificato, accettato o approvato in conformita' del par. 2 dell'articolo 38 o hanno notificato il depositario, in conformita' con l'articolo 40, che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio. 3. Se non sono riunite, il 1 settembre 1995, le condizioni per l'entrata in vigore previste al paragrafo 1 o al paragrafo 2 del presente articolo, il Segretario generale dell'Organizzaizone delle Nazioni Unite invitera' i governi che avranno firmato definitivamente il presente Accordo o che lo avranno ratificato, accettato o approvato secondo il paragrafo 2 dell'articolo 38, o che avranno notificato al depositario che applicheranno il presente Accordo a titolo provvisorio, a riunirsi il prima possibile per decidere se l'Accordo entrera' in vigore tra di essi a titolo provvisorio o definitivo, in totalita' o in parte. I governi che decideranno di mettere in vigore il presente Accordo tra di loro, a titolo provvisorio, potranno riunirsi periodicamnte per riesaminare la situazione e decidere se l'Accordo entrera' in vigore tra di loro a titolo definitivo. 4. Per ogni governo che non ha notificato al depositario secondo l'articolo 40 che applichera' il presente Accordo a titolo provvisorio e che deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, quest'ultimo entrera' in vigore alla data di questo deposito. 5. Il Direttore esecutivo dell'Organizzazione convochera' il Consiglio il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 29 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-04-16;120~art41 · fonte su Normattiva