[1]Obiettivo e principi

[2]1. Le parti, nel riconoscere che il commercio elettronico migliora le possibilita' di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, collaborando in particolare per quanto riguarda le questioni relative al commercio elettronico, secondo quanto disposto dal presente titolo. 2. Le parti convengono che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere compatibile con le norme internazionali di protezione dei dati, in modo da assicurarsi la fiducia degli utenti. 3. Le parti convengono che la consegna per via elettronica e' considerata prestazione di servizi ai sensi del capo 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e non e' assoggettabile a dazi doganali.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art162 · fonte su Normattiva