[1]Misure di salvaguardia della concorrenza in relazione ai fornitori principali
[2]Conformemente alle disposizioni del titolo VIII (Concorrenza), ciascuna delle parti introduce o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che i fornitori che singolarmente o in gruppo costituiscono un fornitore principale pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali consistono in particolare:
- a)nella concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o nella compressione dei margini48;
- b)nell'utilizzare con esiti anticoncorrenziali informazioni ottenute dai concorrenti; e
- c)nel non mettere tempestivamente a disposizione di altri fornitori di servizi informazioni tecniche relative a infrastrutture essenziali e informazioni pertinenti sul piano commerciale, necessarie a detti fornitori ai fini della prestazione dei servizi.
[3]-------- 48 Il riferimento alla "compressione dei margini" si applica solamente alla parte UE.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
