[1]Disposizioni generali
[2]1. Al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti si applicano le seguenti disposizioni. 2. Ai fini del presente accordo, per indicazioni geografiche si intendono le indicazioni che identificano un prodotto come originario del territorio di una parte, o di una regione o localita' di detto territorio, quando una determinata qualita', la notorieta' o altre caratteristiche del prodotto siano essenzialmente attribuibili alla sua origine geografica.
Testo vigente dal 23 luglio 2016
