1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi che discendono dall'accordo TRIPS, in particolare dalla sua parte III, ciascuna delle parti stabilisce le misure, le procedure e i rimedi, come previsto nel presente capo, necessari a garantire il rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale quali definiti nell'articolo 196, paragrafo 5, lettere da a) a i). 2. Le disposizioni del presente capo comprendono misure, procedure e rimedi rapidi, efficaci e proporzionati, atti a dissuadere dal commettere ulteriori violazioni nonche' applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi. 3. Le procedure relative al rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale sono leali ed eque, non inutilmente complesse o costose e non comportano termini irragionevoli ne' ritardi ingiustificati. 4. Il presente capo non crea alcun obbligo per le parti di predisporre un sistema giudiziario per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale distinto da quello per l'applicazione della legge in generale, ne' un obbligo riguardo alla distribuzione delle risorse per la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale e per l'applicazione della legge in generale.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art234 · fonte su Normattiva