[1]Dazi e tasse all'esportazione

[2]Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna parte istituisce o mantiene dazi o tasse, diversi dagli oneri interni applicati conformemente all'articolo 21, sulle esportazioni di merci verso il territorio di un'altra parte o in relazione ad esse.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art25 · fonte su Normattiva