[1]Dazi e tasse all'esportazione
[2]Salvo altrimenti disposto nel presente accordo, nessuna parte istituisce o mantiene dazi o tasse, diversi dagli oneri interni applicati conformemente all'articolo 21, sulle esportazioni di merci verso il territorio di un'altra parte o in relazione ad esse.
Testo vigente dal 10 agosto 2015
