[1]Norme di interpretazione

[2]Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni richiamate all'articolo 304 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Se un obbligo derivante dal presente accordo e' identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il collegio arbitrale adotta un'interpretazione compatibile con l'interpretazione pertinente stabilita dalle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC (di seguito "DSB"). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dal presente accordo.

Testo vigente dal 23 ottobre 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-09-29;169~art320 · fonte su Normattiva