[1]Informazioni e consulenza tecnica

[2]1. Su richiesta di una parte della controversia o d'ufficio, il collegio arbitrale puo' acquisire le informazioni che ritenga utili, da qualunque fonte, comprese le parti della controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha inoltre il diritto di acquisire il parere di esperti. Le informazioni cosi' ottenute devono essere comunicate a ciascuna parte della controversia affinche' possa formulare osservazioni. 2. Il collegio arbitrale puo' inoltre autorizzare persone interessate non appartenenti all'amministrazione pubblica e stabilite nel territorio di una parte della controversia a presentare memorie a titolo di amicus curiae, conformemente al regolamento di procedura.

Testo vigente dal 10 agosto 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-07-24;120~art316 · fonte su Normattiva