[1]Norme di interpretazione
[2]I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'art. 62 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'art. 62.
Testo vigente dal 17 ottobre 2016
