[1]Norme di interpretazione

[2]I collegi arbitrali interpretano le disposizioni di cui all'art. 62 secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati. I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare ne' ridurre i diritti e gli obblighi che discendono dalle disposizioni di cui all'art. 62.

Testo vigente dal 17 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;186~art76 · fonte su Normattiva