1. Su proposta del Consiglio di amministrazione, il Consiglio dei governatori puo' decidere a maggioranza qualificata, che gli Stati membri accordino alla Banca prestiti speciali fruttiferi, nel caso e nella misura in cui la Banca necessiti di un prestito di tal genere per il finanziamento di determinati progetti e il Consiglio di amministrazione dimostri che la Banca non e' in grado di procurarsi sul mercato dei capitali i fondi necessari a condizioni convenienti, avuto riguardo alla natura e allo scopo dei progetti da finanziare. 2. I prestiti speciali possono essere richiesti soltanto a decorrere dall'inizio del quarto anno successivo alla entrata in vigore del Trattato. I prestiti non debbono superare un totale di 400 milioni di unita' di conto, ne' 100 milioni di unita' di conto per anno. 3. La durata dei prestiti speciali sara' fissata in funzione della durata dei crediti o garanzie che la Banca si propone di concedere mediante tali prestiti; tale durata non deve essere superiore a 20 anni. Il Consiglio dei governatori, deliberando a maggioranza qualificata su proposta del Consiglio di amministrazione, puo' decidere il rimborso anticipato dei prestiti speciali. 4. Il saggio d'interesse dei prestiti speciali sara' del 4% annuo, salvo che il Consiglio dei governatori, avuto riguardo all'evoluzione e al livello del saggio d'interesse sul mercato dei capitali, non decida di fissare un saggio diverso. 5. I prestiti speciali devono essere accordati dagli Stati membri proporzionalmente al capitale sottoscritto; i versamenti saranno effettuati in moneta nazionale durante i sei mesi successivi al richiamo. 6. In caso di liquidazione della Banca, i prestiti speciali degli Stati membri sono rimborsati soltanto dopo l'estinzione degli altri debiti della Banca.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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