La Commissione studiera' a quali condizioni i contributi finanziari degli Stati membri di cui all'art. 200 potrebbero essere sostituiti con risorse proprie, e in particolare con entrate provenienti dalla tariffa doganale comune dopo la definitiva instaurazione di questa ultima. A tal fine, la Commissione presentera' proposte al Consiglio. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potra' stabilire le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
