I contributi finanziari degli Stati membri, di cui all'art. 172, potranno essere sostituiti in tutto o in parte dal gettito di prelievi riscossi dalla Comunita' negli Stati membri. A questo scopo, la Commissione presentera' al Consiglio proposte concernenti la determinazione dell'imponibile, il modo di stabilire le aliquote, nonche' le modalita' di riscossione di tali prelievi. Il Consiglio, deliberando all'unanimita', dopo aver consultato l'Assemblea in merito a tali proposte, potra' stabilire le disposizioni di cui raccomandera' l'adozione da parte degli Stati membri, in conformita' delle loro rispettive norme costituzionali.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~trattato-art173 · fonte del testo