Le disposizioni degli articoli da 30 a 34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 170/1991

    Parametro
    18 aprile 1991

    Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e 50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., dal Pretore di Arezzo con l'ordinanza in epigrafe. Così deci…

    Art. 10 cost. · Art. 12 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 28 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari · Art. 29 Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art36 · fonte del testo