1. La libera circolazione dei servizi, in materia di trasporti, e' regolata dalle disposizioni del titolo relativo ai trasporti. 2. La liberalizzazione dei servizi delle banche e delle assicurazioni che sono vincolati a movimenti di capitale deve essere attuata in armonia con la liberalizzazione progressiva della circolazione dei capitali.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-14;1203~art61 · fonte del testo