1. Il Consiglio dei governatori e' composto dei Ministri designati dagli Stati membri. 2. Il Consiglio dei governatori fissa le direttive generali relative alla politica creditizia della Banca, massime per quanto riguarda gli obiettivi ai quali ci si dovra' ispirare a misura che progredisce l'attuazione del mercato comune. Il Consiglio dei governatori vigila sull'esecuzione di tali direttive. 3. Inoltre, il Consiglio dei governatori:

  • a)decide dell'aumento del capitale sottoscritto, conformemente all'art. 4, paragrafo 3,
  • b)esercita i poteri previsti dall'art. 6 in merito ai prestiti speciali,
  • c)esercita i poteri previsti dagli articoli 11 e 13 per la nomina e le dimissioni d'ufficio dei membri del Consiglio di amministrazione e del Comitato direttivo.
  • d)concede la deroga di cui all'art. 18, paragrafo 1,
  • e)approva la relazione annuale redatta dal Consiglio di amministrazione,
  • f)approva il bilancio annuo nonche' il conto profitti e perdite,
  • g)esercita i poteri e le attribuzioni previsti dagli articoli 7, 14, 17, 26, e 27,
  • h)approva il regolamento interno della Banca. 4. Il Consiglio dei governatori e' competente a prendere, all'unanimita', nell'ambito del trattato e del presente statuto tutte le decisioni relative alla sospensione dell'attivita' della Banca e alla sua eventuale liquidazione.

Testo vigente dal 23 dicembre 1957

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