1. Qualora la parita' della moneta di uno Stato membro subisca un ribasso rispetto all'unita' di conto di cui all'art. 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parita', mediante un versamento complementare effettuato da tale Stato a credito della Banca. Tuttavia, l'ammontare sul quale e' effettuato l'adeguamento non puo' eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi. 2. Qualora la parita' della moneta di uno Stato membro subisca un aumento rispetto all'unita' di conto definita dall'art. 4, l'ammontare della quota di capitale versata da tale Stato nella sua moneta nazionale sara' adeguato proporzionalmente alla modificazione intervenuta nella parita' mediante un rimborso effettuato dalla Banca a favore di tale Stato. Tuttavia, l'ammontare sul quale e' effettuato l'adeguamento non puo' eccedere l'ammontare totale dei prestiti concessi dalla Banca e iscritti nella moneta in questione e degli averi della Banca nella moneta stessa. Il versamento deve essere effettuato entro due mesi oppure, nella misura in cui corrisponde a prestiti, alle scadenze di questi. 3. La parita' della moneta di uno Stato membro rispetto all'unita' di conto definita all'art. 4 e' stabilita in base al rapporto fra il peso di oro fino contenuto in tale unita' di conto ed il peso di oro fino corrispondente alla parita' di tale moneta dichiarata al Fondo Monetario Internazionale. In mancanza, tale parita' sara' determinata in base al tasso di cambio rispetto a una moneta definita o convertibile in oro, applicato dallo Stato membro per i pagamenti ordinari. 4. Il Consiglio dei governatori puo' decidere che non saranno applicate le norme stabilite dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo qualora si proceda a una modificazione uniformemente proporzionale al rapporto di parita' di tutte le monete dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale o dei membri della Banca.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
