Le disposizioni dell'art. 10 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni d'importazione, d'esportazione o di transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della; vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire ne' un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio.
Testo vigente dal 23 dicembre 1957
