1. La Repubblica italiana, in conformita' al principio della liberta' della scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parita' e' assicurata piena liberta', ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. 2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuera' ad assicurare, nel quadro delle finalita' della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni, ordine e grado. Nel rispetto della liberta' di coscienza e della responsabilita' educativa dei genitori, e' garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorita' scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione.

Testo vigente dal 10 aprile 1985

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 290/1992

    Questione inammissibile
    22 giugno 1992

    Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punto 5, lett. b), numero 2, del r…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 34 cost.

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  • Sentenza n. 13/1991

    Questione infondata
    14 gennaio 1991

    Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, numero 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede), e del punt…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 97 cost.

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  • Sentenza n. 203/1989

    Questione infondata
    12 aprile 1989

    Dichiara non fondata nei sensi di cui in motivazione la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 19 della Costituzione, dell'art. 9, punto (recte: numero) 2, della legge 25 marzo 1985, n. 121 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'1…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 19 cost. · Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-03-25;121~art9 · fonte su Normattiva