Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 26 si determineranno secondo i casi:

  • a)Le forme o modalita' applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi contraenti, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese.
  • b)Le forme o modalita' applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese.
  • c)Il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli organismi assicuratori interessati.

Testo vigente dal 12 marzo 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;122~art15 · fonte del testo