Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 26 si determineranno secondo i casi:
- a)Le forme o modalita' applicabili per la conservazione dei diritti alle prestazioni acquisite in uno dei due Paesi contraenti, quando i beneficiari si trasferiscono nell'altro Paese.
- b)Le forme o modalita' applicabili per le prestazioni economiche e in natura corrisposte in circostanze o situazioni particolari a lavoratori o loro familiari che si trovino nell'altro Paese.
- c)Il procedimento per il rimborso delle spese relative fra gli organismi assicuratori interessati.
Testo vigente dal 12 marzo 1958
